Elezioni: norme sulle affissioni dei manifesti elettorali
Indicazioni operative sulla propaganda delle affissioni elettorali nelle elezioni
E’ arrivato il momento delle elezioni elettorali 2024 e a seguito l’assalto di cartelloni pubblicitari, camion vela, affissioni e manifesti elettorali che raggiungono tutte le vie delle strade.
Su alcune strade sembra di vedere solo volti sorridenti di candidati, tuttavia esiste una normativa la quale si occupa di disciplinare le procedure e i tempi delle affissioni elettorali, dei manifesti elettorali garantendo una adeguata normalità urbana. Ora vediamo tutti i procedimenti per l’elezioni e norme sulle affissioni dei manifesti elettorali:
Le Norme:
Elezioni: norme sulle affissioni dei manifesti elettorali devono essere disposte unicamente negli spazi a ciò destinati dai Comuni ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 1 della legge 4 aprile 1956 n.212.
Delle sezioni assegnate potranno servirsi oltre che i candidati anche i partiti, gruppi o movimenti politici che sostengono le candidature. E’ fatto divieto di scambi e di cessioni delle sezioni di spazio assegnate tra le varie liste o i vari candidati. Nelle sezioni di spazio assegnate non è consentita l’affissione di manifesti e stampati di affissioni di altre iniziative politiche.
Tra il 33° e il 31° giorno antecedente la data delle elezioni degli appositi spazi, le affissioni elettorale e fino alla chiusura delle votazioni, è tassativamente vietata:
- l’affissione o l’esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti, inerenti direttamente o indirettamente, alle affissioni e propagande elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, su portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capannoni, sulle palizzate, sugli alberi, sui veicoli in sosta. E’ consentita invece sui mezzi mobili, camion vela i quali però non possono essere lasciati in sosta ma in movimento.
- l’esposizione di affissioni nelle bacheche appartenenti a partiti, movimento, gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, a soggetti privati o ad editori di giornali, posti in luogo pubblico od esposti al pubblico.
I divieti di manifesti elettorali
Dal 30° giorno antecedente l’elezione, vige il divieto di ogni forma di affissione figurativa a carattere fisso: mezzi luminosi, cartelli, targhe è proibita l’installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie o fotografiche che, sia per il contenuto di manifesti riguardante direttamente o indirettamente la campagna elettorale. E’ vietata ogni forma di affissione luminosa mobile. E’ inoltre vietato il lancio di volantini di affissioni elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico, con o senza l’ausilio di veicoli.
L’uso di altoparlanti sui camion vela, le norme:
L’uso dell’altoparlante sul camion vela pubblicitario durante la campagna elettorale è subordinato al nulla osta del competente Dicastero per i camion vela ed al rilascio della licenza da parte del Sindaco, ai sensi art. 68 TULPS. Richiedi un preventivo gratuito per sponsorizzare la tua campagna pubblicitaria tramite camion vela, info qui.
Disciplina di comunicazione e informazioni sulle elezioni e norme sulle affissioni dei manifesti elettorali
Ai sensi dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n.28 dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabile per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.
Tutte le affissioni elettorali a mezzo di scritti, stampa, radio, televisione ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile (3° comma art.29 L. 81/93).
I sondaggi politici ed elettorali:
Sempre ai sensi della L. 22.2.2000 n. 28, nei 15 giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi sull’esito dell’elezione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se effettuati anteriormente alla data di decorrenza del divieto.
Le norme elettorali nei giorni delle votazioni
Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le votazioni, non sono consentiti:
- Comizi e riunioni in luoghi pubblici
- Nuove affissioni stampate (clicca qui per avere una tipografia economica e super veloce)
- Ogni forma di affissione elettorale entro il raggio di 200 mt. dall’ingresso delle sezioni elettorali;
- Propaganda e annunci sui giornali
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